CONVERSIONE


La conversione della patente di guida estera/riconoscimento patente UE è un procedimento atto ad equiparare una patente di guida conseguita in uno stato estero a quella italiana.
Il procedimento di conversione della patente di guida estera è molto complesso. Varia a seconda della cittadinanza – comunitario o extracomunitario – del tempo di residenza in Italia e dal paese che ha rilasciato la patente.
Ecco l'elenco dei paesi esteri, con i quali l'Italia ha stabilito rapporti di reciprocità per i quali è possibile eseguire la conversione della patente (i dati riportati sono soggetti a variazioni).

 Albania (accordo bilaterale) valido fino al 15/08/2014;
- Algeria (accordo bilaterale);
- Argentina (accordo bilaterale): particolari condizioni regolano la materia;
- Croazia: solo quelle riportanti la sigla "HR" e non "YU" o "CRO";
- Ecuador (accordo bilaterale) valido fino al 12/03/2017;
- El Salvador (accordo bilaterale) valido fino al 19/09/2014;
- Filippine (accordo bilaterale);
- Giappone (accordo bilaterale);
- Israele dal 10.11.2013 valido fino al 10.11.2018.
- Libano (accordo bilaterale);;
- Macedonia (accordo bilaterale);
- Marocco (accordo bilaterale): particolari condizioni regolano la materia. Le patenti redatte su supporto cartaceo saranno convertibili fino al 31/12/2015;
- Moldova (accordo bilaterale);
- Principato di Monaco;
- Repubblica di Corea
- San Marino (accordo bilaterale);
- Serbia valido sino al 08.04.2018
- Sri Lanka (accordo bilaterale): particolari condizioni regolano la materia; valido fino al 14/11/2016;
- Svizzera;
- Taiwan (accordo bilaterale): particolari condizioni regolano la materia;
- Tunisia (accordo bilaterale): particolari condizioni regolano la materia;
- Turchia;
- Uruguay (accordo bilaterale) valido fino al 12/12/2014.

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